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LA JANUS ADOTTA LA "SAFEGUARDING POLICY"

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La società Ristopro Janus Fabriano comunica di aver provveduto a redigere il modello di Safeguarding Policy – D.Lgs. n. 39/2021 per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nell’attività Sportiva.

PREMESSA

Destinatari del presente Codice di Condotta (di seguito il “Codice”) sono gli istruttori tecnici, i dirigenti, i collaboratori a
qualsiasi titolo, livello e qualifica.
I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati, nonché della creazione di un
ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine gli stessi sono chiamati a dare il buon esempio
e ad essere un modello virtuoso per gli allievi affiliati alla JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l..
Tutti i soggetti sopra indicati che hanno contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il
presente Codice che si impegnano ad accettare integralmente, dopo averne preso visione.
Ogni presunta violazione del Codice deve essere segnalata e verificata secondo quanto previsto dal Modello
Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva adottato da JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l..
Le misure e le sanzioni potranno spaziare dall’ammonimento fino alla sospensione e alla cessazione della
collaborazione e potrebbero aggiungersi a momenti di formazione e sensibilizzazione finalizzati a ricordare i principi
etici promossi dalla JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l.cui è necessario ispirare le proprie attività ed azioni.
La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l. si impegna, infine, a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per
tutti i partecipanti inclusi i minori e gli adulti vulnerabili.
Pertanto, il presente Codice si pone l’obiettivo di stabilire i compiti, le responsabilità e i comportamenti attesi da parte di
tutti coloro i quali siano a diverso titolo coinvolti nelle attività della JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l..

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – RISPETTO E DIGNITÁ

La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l.promuove il rispetto della dignità e l’integrità di tutte le persone coinvolte
nelle attività dell’associazione senza discriminazioni di alcun genere e si impegna a trattare tutti con cortesia, gentilezza
e rispetto evitando l’impiego di linguaggio offensivo o di comportamenti intimidatori o abusivi.

ARTICOLO 2 – SICUREZZA E BENESSERE

La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l. pone al primo posto la sicurezza e il benessere fisico e mentale di tutti i
partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi condotta possa arrecare nocumento
alla personalità e dignità dei partecipanti.
La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l. si impegna pertanto a rispettare i diritti e le opinioni altrui favorendo un
ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere opinioni, preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite.

ARTICOLO 3 – COMUNICAZIONE ADEGUATA

La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l. promuove una comunicazione chiara, aperta e rispettosa con tutti i soggetti
coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività dell’associazione quali partecipanti, genitori, colleghi e, in generale,
tutti i componenti della comunità sportiva, mantenendo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte
ed evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o comunque sensibili.

ARTICOLO 4 – COMPORTAMENTO APPROPRIATO

La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l. si impegna a promuovere comportamenti professionali ed appropriati in
tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico non conforme ai principi enunciati nel
presente Codice. A tale scopo l’Associazione pone grande rilevanza ai comportamenti trasparenti e rispettosi e richiede
che siano evitate situazioni che possano anche solo essere percepite come sospette o inappropriate.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l. organizza programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela
Safeguarding per diffondere la consapevolezza e la sensibilità necessarie per prevenire e reagire agli abusi.
L’Associazione riconosce il suo ruolo e la sua responsabilità nel proteggere i partecipanti che segnalino qualsiasi
preoccupazione o sospetto abuso alle autorità competenti.

ARTICOLO 6 – COLLABORAZIONE E RENDICONTABILITÁ

La JANUS BASKET FABRIANO S.S.D.ar.l.collabora attivamente con altri membri della società operanti in ambito
sportivo e con le autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
L’a società si impegna a rendere conto delle proprie azioni e decisioni, fornendo informazioni trasparenti alle richieste
della comunità sportiva.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI E IMPEGNI
DEI DESTINATARI DEL CODICE

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, in ragione degli ambiti di propria competenza, si impegnano a rispettare
i principi di comportamento sopra illustrati ed, in particolare a:
• rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza,
colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato
sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All’istruttore tecnico si richiede un comportamento civile e
antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta
discriminazione nei confronti dei tesserati;
• attenersi alle regole e ai principi sopra enunciati in tutte le fasi delle attività svolte;
• incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione e di squadra;
• non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara,
membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
• non tollerare o prendere parte ad attività o condotte illegali, o di abuso o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica
e/ o mentale;
• sostenere e incoraggiare sempre i giovani atleti, valorizzandoli a prescindere dai risultati ottenuti, promuovendo la
cultura dell’impegno e del sano divertimento;
• trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
• educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
• aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema
della tutela dei minori;
• rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e considerare il benessere, la sicurezza e il
divertimento di tutti i tesserati una priorità;
• combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
• ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
• rispettare e non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prova;
• non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma
di abuso emotivo;
• non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
• non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire
negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
• non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare
commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
• non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento
o abuso;
• non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
• garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e
all’abilita dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
• lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni
tesserato;
• non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
• intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
• accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
• garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo
tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
• organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
• rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo
tale da garantire la privacy dei minori;
• evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
• garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio,
trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato
e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
• evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
• non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse,
accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i
minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un
adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul
minore;
• non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social
media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o
causare loro danni;
• non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro
famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti
web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori
o dai tutori al fine di pater conservare e/ o utilizzare tale materiale prodotto;
• segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contra abusi,
violenze e discriminazioni, in conformità a quanta disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva;
• consultare il Responsabile in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello
organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con
disabilità fisica o intellettivo-relazionale. 

 

Art. 5 Tutela dei minori

1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro a prescindere dalla forma con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti
diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente.

Art. 6 Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la pr otezione
dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a FIP all’atto di affiliazione e riaffiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell’ambito di ciascun Affiliato tra persone di
comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere regolarmente tesserato FIP;
b. essere in possesso della cittadinanza italiana;
c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
d. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori
ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità del sodalizio, del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
2. Il Responsabile dura in carica 6 anni e può essere riconfermato.
3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio
provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedu re
previste dalla regolamentazione federale.
4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è
data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIP. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
5. Il Responsabile è tenuto a:
a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni s ui Tesserati”
della FIP nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quickresponse”), per prevenire e contrastare nell’ambito del
proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e
opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Officer della FIP eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentaz ione
richiesta;
d) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici
di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio; 
e) valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le critici riscontrate;
f) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata da FIP.

Art. 7 Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se
minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale e/o tramite il Safeguarding Officer.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi ,
violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della FIP

Art. 8 Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione
e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati FIP e i propri volontari che, a quals iasi titolo e ruolo,
sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne f avorisca la piena applicazione, allo
svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato
alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed
è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali .

Art. 9 Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione);
violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es.
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione
di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione/Società in quanto preordinato in modo
univoco a commettere un reato;
violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione/Società;
violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del
presente modello;
atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione;
mancata applicazione del presente sistema disciplinare. 
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, p resenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto .
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Art. 10 Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazi one degli
obblighi di informazione nei confronti della società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta
a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazio ne) sono
definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità
della violazione commessa:
1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
5. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:
incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera
negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza
esterna;
incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali e applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali,
le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che
risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il
livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modell o con
comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
b) l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
c) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garanÙre la tutela dell’identità del segnalante;
d) la reiterata inosservanza deglì adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il
collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa n on
eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle
violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e
di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del
segnalante cosi da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del
segnalante;
incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda
fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla
commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti nel c.d. “certificato antipedofilia” e/o violi il sistema di cont rollo
interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso
alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Art. 11 Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate a lla
natura e gravità della violazione commessa:
1. richiamo verbale per mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
4. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
5. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Art. 12 Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario
al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integr azioni dei
Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché
eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIP.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIP, da tutta la normativa endo federale
approvata dal Consiglio Federale della Federazione, incluse le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di ge nere e di ogni
altra condizione di discriminazione e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.
4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato A

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e
discriminazione.
Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma
di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione
politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere
psicofisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua,
religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

DI SEGUITO LE CONDOTTE VIETATE:

Abuso psicologico:

Qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

Abuso fisico:

Qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psicofisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti amm alati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

Molestia sessuale

Qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comp orti una
grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato,
nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

Abuso sessuale

qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

Negligenza

qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

Incuria

la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

Abuso di matrice religiosa

l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

Bullismo, cyber bullismo

qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente,
attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di
uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di
prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

Comportamenti discriminatori

qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socialeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
E’ da intendersi vietata ogni altra condotta che possa pregiudicare il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di
qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva non devono:
discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua,
religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura ;
colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;
avere atteggiamenti nei confronti di altri che anche sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro
sviluppo armonico e sociorelazionale;
agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o
abuso;
agire in modi che possano essere abusivi;
usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi; comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
 stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale;
 tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
 invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;
 agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
 discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.


DOVERI
E OBBLIGHI DEI TESSERATI

I Tesserati devono:
comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere
una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;
astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi
e formativi;
impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici,
relazionali e sociali dell’attività sportiva;
prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni
(individuali o collettivi);
segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a
pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:
agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati,
specie se minori;
contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;
evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;
promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che
creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
–  conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di
safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata e/o il Safeguarding Officer della FIP situazioni, anche potenziali, chespongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:
rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circ a gli
obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino o altri;
prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione,
pericolo o timore negli altri atleti;
rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività
sportive;
rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla
vigilanza;
evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando event uali
comportamenti inopportuni;
astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi
a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, ovvero ai loro delegati nonché
al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FIP;
segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata e/o il Safeguarding Officer della FIP situazioni, anche potenziali, che
espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

 

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL’ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:
organizzare l’attività in modo tale da minimizzare i rischi;
essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l’accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova
a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di
allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità
educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero
dai soggetti preposti alla vigilanza;
astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si
intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria
ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network;
interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio
derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile dell’Affiliata e/o il Safeguarding Officer della FIP;
garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a
chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti
alla vigilanza;
comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio
e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di
cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
mantenere un elevato profilo personale e professionale;
trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

Segnali di disagio e malessere dei minori

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:
cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi,
diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che posso no
essere accompagnati da cali della performance sportiva;
disturbi dell’alimentazione;
segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà; 
ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l’attività fluviale;
una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
il minore che descrive quella che potrebbe apparire un’azione di abuso che lo abbia coinvolto;
diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali
elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della
crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si
manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

La affiliata quando instaura un rapporto di lavoro a prescindere dalla forma con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti
diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normati va vigente.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono ripo rtare ogni
preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliato (contatto: XXXXXX) o al Safeguarding Officer della FIP.
Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio
di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della Fip.
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la
responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità g enitoriale
potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse respons abile
dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno
confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata e il Safeguarding Officer della FIP sono tenuti agli obblighi di
riservatezza previsti dal Regolamento Safeguarding della FIP. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da
quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche
tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini